2011
Surroga mutui: procedura e il diritto al risarcimento in caso di ritardo
La surroga o surrogazione è un’operazione con la quale si sposta il mutuo presso una banca differente per accedere a migliori condizioni. In sostanza si accende un nuovo mutuo utilizzando l’ipoteca originaria di quello vecchio.
Per quanto riguarda la procedura di attivazione, Il cliente richiede in forma scritta alla nuova banca (o banca subentrante) di acquisire dalla banca originaria l’importo esatto del debito residuo, concordando allo stesso tempo una possibile data per formalizzare l’operazione.
La nuova banca quindi comunica alla banca originaria la data di formalizzazione dell’operazione di surroga richiedendo alla stessa l’entità del debito residuo del cliente in quella data.
La banca originaria comunica alla nuova banca l’entità del debito residuo del cliente entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e conferma la data di formalizzazione dell’operazione.
La nuova banca procede all’operazione di surroga formalizzando in un “atto unico”:
- il contratto di mutuo tra la nuova banca e il cliente
- la quietanza di pagamento rilasciata dalla banca originaria
- il consenso alla surroga e l’annotazione della surroga stessa a margine dell’ipoteca originaria
L’operazione potrà essere formalizzata sia con una scrittura privata autenticata sia con un atto pubblico. In ogni caso è previsto l’intervento del notaio che provvede ad autenticare le sottoscrizioni o a redigere l’atto pubblico.
Con l’operazione di surroga il mutuante ha la possibilità di modificare il tipo di tasso, la misura del tasso e lo spread della banca (con conseguente abbassamento della rata), la durata del contratto di mutuo.
Tale procedura non prevede nessuna commissione bancaria o imposta sostitutiva. Le uniche spese sono quelle notarili richieste per l’autentica della dichiarazione di surroga (in taluni casi le banche scelgono di accollarsi tali spese).
La legge n. 102 del 3 agosto 2009 ha stabilito che se la procedura per la portabilità del mutuo dalla vecchia alla nuova banca dura più di 30 giorni spetta al consumatore il risarcimento in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. La domanda va rivolta alla banca cedente, cioè quella che si lascia. Il termine dei 30 giorni decorre “dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria ai fini dell’operazione di surrogazione”. La disposizione nonostante sia entrata in vigore a partire dal 5 agosto 2009 si applica anche ai rapporti sorti anteriormente ma ancora pendenti (secondo l’orientamento prevalente della Corte di Cassazione).
La materia è di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che può condannare, in una prima fase e a costi contenuti (20,00 euro quali diritti di segreteria), la banca a risarcire il cliente e nel caso in cui essa non rispetti la decisione dell’ABF può essere ulteriormente condannata a far pubblicare a sua cura e spese su due quotidiani a diffusione nazionale il fatto di non aver rispettato la decisione dell’arbitro.