2009
Detrazioni interessi passivi: spettano solo ai contraenti
Le detrazioni degli interessi passivi sui mutui, nella misura e nel limite dei 3.615,20 euro, spettano solo ed esclusivamente ai soggetti che hanno acquistato l’immobile tramite il finanziamento, e che sono allo stesso tempo titolari del contratto di mutuo. Questo significa, ad esempio, che non possono usufruire della detrazione i soggetti garanti e/o coobbligati che subentrano nel pagamento delle rate nel momento in cui il mutuatario dovesse risultare insolvente.
Pur tuttavia, secondo quanto mette in evidenza l’Agenzia delle Entrate nella “Guida ai mutui”, il diritto alle detrazioni si trasferisce invece agli eredi o all’acquirente che si è accollato il mutuo in caso di decesso del mutuatario. Le detrazioni a vantaggio dell’acquirente e/o degli eredi spettano chiaramente a patto che nei loro confronti ricorrano tutte le condizioni di Legge per aver diritto alle detrazioni di imposta.
In generale, inoltre, per quanto riguarda le detrazioni di imposta, in caso di mutuo intestato in parti uguali ai coniugi, le detrazioni spettano nella quota del 50% per ognuno nel caso in cui i coniugi non siano l’uno fiscalmente a carico dell’altro.
In base a tali condizioni, infatti, i coniugi possono ognuno usufruire di una detrazione d’imposta pari al 50% di 3.615,20 euro, ovverosia di 1.807,60 euro; con la conseguenza che per ciascun coniuge lo sconto IRPEF sugli interessi del mutuo, nella misura del 19%, è pari a 343,44 euro.