2011
Estinzione mutuo: effetti e conseguenze
Per estinguere il mutuo occorre presentare un’apposita richiesta all’istituto di credito erogante, stabilendo anche la data nella quale si desidera porre fine al rapporto di natura finanziaria. In tal modo l’istituto di credito procederà al calcolo del rateo interessi in maturazione e a elaborare un preventivo puntuale sull’importo da versare per rimborsare completamente il capitale oggetto di debito.
Tale operazione comporta numerose conseguenze per il mutuatario, sotto il profilo degli interessi, dell’ipoteca e della polizza assicurativa abbinata al mutuo.
Fino all’introduzione del c.d. Decreto Bersani, l’operazione di estinzione anticipata del mutuo era soggetta all’applicazione della penale, che per la banca sembrava giustificata a titolo di “rimborso” del pregiudizio sofferto da tale transazione, che avrebbe privato l’istituto di credito degli introiti derivanti dagli interessi ancora da maturare. Con l’introduzione dell’intervento normativo di cui sopra, la penale è stata azzerata per i mutui di nuova erogazione, e resa “equa” per le vecchie erogazioni, con conseguente gratuità o abbassamento a soglie più ragionevoli e convenienti.
Una volta estinto il mutuo, non ha più ragion d’esistere la garanzia ipotecaria sorta proprio a tutela del creditore in caso di inadempimento del debitore nei pagamenti. L’ex mutuatario ha quindi diritto ad ottenere dalla banca una dichiarazione di assenso alla cancellazione dell’ipoteca, e poter procedere così alla liberazione dell’immobile da qualsiasi gravame, prima che siano scaduti i termini ventennali di termine automatico della stessa garanzia di natura reale. Con il decreto legislativo n. 141/2010 sul credito al consumo è stato previsto che dal 2 gennaio 2011 bisognerà nuovamente rivolgersi al notaio per poter cancellare l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo, fatta eccezione che per i mutui “fondiari”( si intende il credito che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteche di primo grado su immobili; inoltre il credito deve avere un ammontare massimo pari all’80% del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Gli onorari del notaio per la redazione di questo genere di mutuo sono ridotti alla metà), eliminando il modo diretto, automatico e soprattutto gratuito di eliminare l’ipoteca previsto dal citato “decreto Bersani “. Questo costa al richiedente all’incirca 700-800 euro. E si allungano anche i tempi per arrivare alla cancellazione.
Quello che poche persone sanno è che estinguendo il mutuo in anticipo, il mutuatario dovrebbe altresì poter richiedere il recesso dal contratto di assicurazione contro le ipotesi di incendio e di scoppio sull’immobile, la cui sottoscrizione è obbligatoria. Pertanto, il mutuatario dovrà anche richiedere il rimborso di quella parte del premio relativa alla durata residua del contratto. La richiesta è effettuabile presso la compagnia di assicurazione, mediante sottoscrizione di moduli in agenzia, o invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
E’ importante ricordare che l’applicazione di queste condizioni deve essere richiesta dal risparmiatore, la banca o la finanziaria non le applicano automaticamente.