2011
Sospensione mutui: il “Piano Famiglie”
Si tratta di una misura straordinaria di sospensione dei rimborsi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà a seguito delle crisi. A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.
La possibilità di richiedere la sospensione è concessa al mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, a tutti i cointestatari, ovvero agli eredi – esclusi gli eredi minori – interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
I finanziamenti interessati dalla misura sono i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.
Sono inclusi anche mutui con ritardi nei pagamenti purché tale ritardo non sia superiore a 180 giorni consecutivi.
La domanda può essere presentata presso la propria banca, se ha aderito all’iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011. Il modulo di richiesta deve essere accompagnato dalla documentazione e dalle certificazioni che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione.
Gli eventi che consentono di presentare la domanda di sospensione sono la perdita dell’occupazione, la morte o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza, l’ingresso nella cassa integrazione (es. lettera di licenziamento, certificato di morte, documentazione comprovante l’ultimo reddito imponibile dichiarato degli intestatari del mutuo) verificatisi tra il 1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2010.
La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.
L’elenco delle banche aderenti e le relative condizioni applicate, eventualmente migliorative, è pubblicato sul sito dell’ABI (www.abi.it).
Il modulo per la domanda di sospensione è pubblicato sul sito dell’ABI, su quello delle banche aderenti e disponibile presso gli sportelli degli stessi intermediari.
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